È necessario che il popolo combatta per la legge come per le mura della città. (frammento 44) (Eraclito)
TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE
Articolo 1
A norma dell’art. 36 e seguenti del codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 è costituita un’associazione di promozione sociale ai sensi dell’art. denominata “Cicloamici FIAB Mesagne”. L’associazione assumerà nella denominazione l’acronimo “aps” successivamente e per effetto dell’iscrizione al RUNTS nella sezione Associazioni di Promozione Sociale.
Articolo 2
L’associazione ha sede presso il domicilio del presidente eletto fino a quando non verrà individuata una sede sociale. Il cambiamento della sede sociale non comporta la modifica statutaria
TITOLO II – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 3
L’associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.
L’associazione non ha fini di lucro, opera per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale e la sua struttura è democratica, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale delineate nel successivo art. 4 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
Articolo 4
L’associazione si prefigge di svolgere in via principale le seguenti attività generali di cui all’art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 indicate nelle seguenti lettere di cui al punto 1 del medesimo decreto:
1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico, ecologico ed efficace per il benessere fisico e mentale.
2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l’uso della bicicletta;
3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall’uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
4) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
5) promuovere l’uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l’organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici;
6) incentivare l’uso della bicicletta per la promozione della salute e il benessere fisico e mentale, e per la prevenzione delle malattie derivanti dall’eccesso di sedentarietà tra la popolazione.
7) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
8) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant’altro sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione;
9) attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta; ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta; favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell’acquisto di materiali e beni collegati all’attività istituzionale;
10) rifacendosi ai principi di cui all’articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell’ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.
L’associazione potrà :
– attuare alcuni servizi o agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;
– ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;
– favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell’acquisto di materiali e beni collegati all’attività istituzionale;
Articolo 5
L’associazione aderisce alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all’European Cyclists’ Federation (ECF).
L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.
l’Associazione Cicloamici riconosce all’ Associazione Centro Sociale Miniera il sostegno ricevuto per la sua costituzione ed afferma il collegamento ideale alle attività svolte da Miniera e al suo impegno civile e cicloecologista.
TITOLO III – SOCI
Articolo 6
L’associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l’intenzione all’adesione mediante il pagamento della quota sociale e l’accettazione della tessera.
I minori possono associarsi previo consenso espresso in forma scritta da coloro che ne esercitano la potestà genitoriale. L’associazione non può essere composta da un numero inferiore a sette persone fisiche.
La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell’associazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente.
Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell’associazione.
Articolo 7
Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.
I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell’associazione.
Le prestazioni fornite dai soci sono prevalentemente gratuite. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti remunerati di lavoro subordinato e/o autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Articolo 8
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte del socio;
b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.
TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
d) organo di controllo , se obbligatorio ai sensi dell’art. 30 del decreto leg.vo 117/17
Articolo 10
L’assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l’organo sovrano dell’associazione.
L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo, l’eventuale bilancio sociale da redigere qualora ne derivi l’obbligo ai sensi dell’art. 14, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all’associazione
Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall’Assemblea, salvo che quest’ultima ne deleghi, interamente o in parte, l’elezione al Consiglio Direttivo stesso.
E’ compito dell’assemblea la nomina dell’organo di controllo secondo le previsioni dell’art. 30 del decreto leg.vo 117/17.
L’assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.
L’assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, pubblicazione sul sito WEB dell’associazione o con invio di e-mail ai soci, almeno 15 giorni prima della data di convocazione.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.
L’assemblea è presieduta dal presidente o in sua assenza dal vicepresidente dell’associazione. Esso ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell’Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall’assemblea.
Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite posta elettronica e pubblicazione sul sito WEB dell’associazione.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri dispari, eletti tra i soci dall’assemblea generale, che restano in carica due anni. In caso di recesso anticipato, i membri del consiglio saranno sostituiti dai soci che, nell’ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti oppure saranno nominati dall’assemblea.
Il Consiglio, ove delegato dall’assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi.
Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell’associazione.
E’ in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’associazione i quali dovranno essere sottoposti all’assemblea per l’approvazione.
Articolo 12
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Articolo 13
Il Segretario redige i verbali dell’assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Articolo 14
L’associazione dovrà nominare con delibera dell’assemblea un organo di controllo monocratico al superamento dei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017
Le cariche degli organi sociali, con esclusione dell’organo di controllo, sono gratuite.
TITOLO V – IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 15
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative e contributi di soci e sostenitori;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di
attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’ associazionismo di promozione sociale.
Articolo 16
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo predisposto dal consiglio direttivo è a disposizione dei soci che possono prenderne visione nei quindici giorni che precedono l’assemblea e finchè sia approvato. Esso potrà essere inviato anche per via mail ai soci che lo richiedono.
Il rendiconto economico/finanziario o il bilancio deve essere formulato secondo le previsioni dell’art. 13 del decreto leg.vo n. 117/17.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
E’ comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
TITOLO VI – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 17
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Articolo 18
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio /di cui all’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell’ Assemblea dei Soci, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente, dalle norme del Codice del Terzo Settore.