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Legge 366/98

 

 

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Puglia

 

Legge 19 ottobre 1998, n. 366

 

Norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1998

 

Art. 1.

1. La presente legge detta norme finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica.
 

Art. 2.

1. Alle regioni é affidato il compito di redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a redigere il piano sulla base dei progetti presentati dai comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e dalle province, con riguardo alla viabilità provinciale e al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni. I progetti sono predisposti nel quadro di programmi pluriennali elaborati dai predetti enti, che pongono come priorità i collegamenti con gli edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate ai servizi, con le strutture socio-sanitarie, con la rete di trasporto pubblico, con gli uffici pubblici e con le aree di diporto e turistiche.
2. Le regioni approvano i piani di cui al comma 1, contestualmente disponendo in merito alla ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui all'articolo 3.
 

Art. 3.

1. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione é costituito un fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica.
 

Art. 4.

1. Ogni anno, entro il 31 marzo, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, acquisito preventivamente il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Dipartimento per le aree urbane, approva la ripartizione della quota annuale del fondo di cui all'articolo 3 tra le regioni. La ripartizione é effettuata:

a) sulla base dei piani regionali di riparto per la mobilità ciclistica di cui all'articolo 2 approvati;
b) in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ogni singola regione per le finalità di cui alla presente legge;
c) sulla base di quanto impegnato nell'esercizio finanziario precedente.

2. Il Ministero dei lavori pubblici ed il Dipartimento per le aree urbane concorrono con proprie risorse al finanziamento del fondo di cui all'articolo 3.
 

Art. 5.

1. Gli enti locali e le loro associazioni realizzano gli interventi previsti dalla presente legge direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati.
 

Art. 6.

1. Gli interventi, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, possono essere i seguenti:

a) realizzazione di reti di piste ciclabili e ciclopedonali; di ponti e sottopassi ciclabili; di dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;
b) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette;
c) messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico;
d) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
e) redazione di cartografia specializzata; posa in opera di cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili; attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;
f) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione dal trasporto motorizzato a quello ciclistico;
g) progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connesse; a tal fine i progetti possono essere inseriti nei programmi elaborati ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2080/93, n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2083/93, n. 2084/93 e n. 2085/93, del Consiglio, del 20 luglio 1993, al fine di accedere al cofinanziamento dei fondi strutturali stanziati dall'Unione europea;
h) realizzazione di intese con le Ferrovie dello Stato SpA al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;
i) realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in concessione per l'integrazione fra detto trasporto e l'uso della bicicletta, nonché predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;
l) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico.
 

Art. 7.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, é emanato un regolamento con il quale sono definite le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.
 

Art. 8.

1. L'area di sedime delle ferrovie dismesse o in disuso é utilizzata prioritariamente per la realizzazione di piste ciclabili. Alle regioni é demandato il compito di individuare i tracciati ferroviari utilizzabili a tal fine e di programmare la realizzazione di itinerari ciclabili ad uso turistico seguendo i tracciati medesimi.
2. Gli argini dei fiumi e dei torrenti possono essere utilizzati, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, per la realizzazione di piste ciclabili.
 

Art. 9.

1. L'approvazione da parte dei consigli comunali dei progetti di cui all'articolo 2 costituisce, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, variante agli strumenti urbanistici vigenti e la procedura si completa in sede comunale.
2. Al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritti per i progetti degli interventi di cui all'articolo 6, puó essere convocata un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano tutti gli enti tenuti ad esprimersi sui progetti stessi.
3. Ove l'attuazione degli interventi richieda l'azione integrata e coordinata dell'Ente nazionale per le strade, delle province, dei comuni e delle Ferrovie dello Stato SpA, puó essere promossa la conclusione di appositi accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
 

Art. 10.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, é inserito il seguente:

"4- bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, é inserito il seguente:

"2- bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresí, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza".

3. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, é sostituito dal seguente: "I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e, in misura non inferiore al 20 per cento dei proventi stessi, alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica".
4. Il comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, é sostituito dal seguente:

" 1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comporta mento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei princípi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti".

5. I programmi di cui all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 

Art. 11.

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dai piani di cui all'articolo 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 5 miliardi per l'anno 1998 e di lire 6 miliardi per l'anno 1999, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna assegnata.
2. I limiti di impegno di cui al comma 1 costituiscono la dotazione del fondo di cui all'articolo 3.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 5 miliardi per il 1998 e a lire 11 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  • Avviare una campagna di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della moblità sostenibile e del trasporto sicuro in bici.

 

Foto: Da Alvino in bici, sosta obbligata per gustare  le prelibatezze leccesi: il "pasticciotto" dolce di pasta frolla ripieno di crema e il "rustico" pasta sfoglia salata ripieno di pomodoro e mozzarella. 

Solo in limitate zone del Centro Storico l'amministrazione comunale di Lecce ha istituito isole pedonali con diritto di accesso per bici e motorini (??).

 

 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 30 novembre 1999, n. 557

Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.

(G.U. n. 225 del 26 settembre 2000)

Visto l'articolo 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica",

che prevede l'adozione con decreto ministeriale di un regolamento per la definizione delle caratteristiche

tecniche delle piste ciclabili;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza

dell'11 ottobre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della

predetta legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 2816 del 27 ottobre 1999);

Adotta il seguente regolamento:

Capo I - Linee guida per la progettazione degli itinerari ciclabili

Art. 1. Premessa

1. Nella presente sezione sono individuati le linee guida per la progettazione degli itinerari ciclabili e gli

elementi di qualità delle diverse parti degli itinerari medesimi. Gli itinerari ciclabili si identificano con i

percorsi stradali utilizzabili dai ciclisti, sia in sede riservata (pista ciclabile in sede propria o su corsia

riservata), sia in sede ad uso promiscuo con pedoni (percorso pedonale e ciclabile) o con veicoli a motore

(su carreggiata stradale). Dette linee guida sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fondamentali

di sicurezza e di sostenibilità ambientale della mobilità: obiettivi che devono essere perseguiti in maniera

organica, valutando di volta in volta le strategie e le proposte che meglio rispondono agli stessi.

Art. 2. Finalità e criteri di progettazione

1. Le finalità ed i criteri da considerare a livello generale di pianificazione e dettagliato di progettazione,

nella definizione di un itinerario ciclabile sono:

a) favorire e promuovere un elevato grado di mobilità ciclistica e pedonale, alternativa all'uso dei

veicoli a motore nelle aree urbane e nei collegamenti con il territorio contermine, che si ritiene

possa raggiungersi delle località interessate, con preminente riferimento alla mobilità lavorativa,

scolastica e turistica;

b) puntare all'attrattività, alla continuità ed alla riconoscibilità dell'itinerario ciclabile, privilegiando i

percorsi più brevi, diretti e sicuri secondo i risultati di indagini sull'origine e la destinazione

dell'utenza ciclistica;

c) valutare la redditività dell'investimento con riferimento all'utenza reale e potenziale ed in

relazione all'obiettivo di ridurre il rischio d'incidentalità ed i livelli di inquinamento atmosferico ed

acustico;

d) verificare l'oggettiva fattibilità ed il reale utilizzo degli itinerari ciclabili da parte dell'utenza,

secondo le diverse fasce d'età e le diverse esigenze, per le quali e' necessario siano verificate ed

ottenute favorevoli condizioni anche plano-altimetriche dei percorsi.

Art. 3. Strumenti di pianificazione

1. Al fine di predisporre interventi coerenti con le finalità ed i criteri anzidetti gli enti locali si dotano dei

seguenti strumenti di pianificazione e di progettazione:

a) un piano della rete degli itinerari ciclabili, nel quale siano previsti gli interventi da realizzare,

comprensivo dei dati sui flussi ciclistici, delle lunghezze dei tracciati, della stima economica di

spesa e di una motivata scala di priorità e di tempi di realizzazione. Il livello di indagini preliminari

e di dettaglio degli elaborati di piano deve essere adeguato alla estensione dimensionale della

rete ciclabile ed alla complessità del modello di organizzazione della circolazione delle altre

componenti di traffico.

Nell'ambito di tale piano è ammessa la possibilità di considerare itinerari isolati che rispettino

comunque le finalità ed i criteri di progettazione indicati all'articolo 2. Per i comuni che sono tenuti

alla predisposizione del Piano urbano del traffico (PUT), ai sensi dell'articolo 36 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il piano della rete ciclabile deve essere inserito in maniera

organica, quale piano di settore, all'interno del PUT, secondo le indicazioni delle direttive

ministeriali pubblicate nel supplemento ordinario n. 77 alla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1995.

Per i comuni non tenuti alla predisposizione del PUT occorre comunque procedere ad una

verifica di compatibilità, soprattutto ai fini della sicurezza, con le altre modalità di trasporto;

b) i progetti degli itinerari ciclabili, previsti dal piano di cui al punto a), che prevedano anche, ove

necessario, la riqualificazione dello spazio stradale circostante; in particolare, i progetti devono

considerare e prevedere adeguate soluzioni per favorire la sicurezza della mobilità ciclistica nei

punti di maggior conflitto con i pedoni e i veicoli a motore (intersezioni, accessi a nodi attrattivi,

ecc.).

Art. 4. Ulteriori elementi per la progettazione

1. Gli itinerari ciclabili, posti all'interno del centro abitato o di collegamento con i centri abitati limitrofi,

possono comprendere le seguenti tipologie riportate in ordine decrescente rispetto alla sicurezza che le

stesse offrono per l'utenza ciclistica:

a) piste ciclabili in sede propria;

b) piste ciclabili su corsia riservata;

c) percorsi promiscui pedonali e ciclabili;

d) percorsi promiscui ciclabili e veicolari.

2. Gli itinerari ciclabili possono essere utilizzati per esigenze prevalentemente legate alla mobilità

lavorativa e scolastica quale sistema alternativo di trasporto per la risoluzione - anche se parziale - dei

maggiori problemi di congestione del traffico urbano o per esigenze prevalentemente turistiche e

ricreative.

3. Per la progettazione degli itinerari ciclabili devono essere tenuti inoltre presenti, in particolare, i

seguenti elementi:

a) nelle opere di piattaforma stradale: la regolarità delle superfici ciclabili, gli apprestamenti per le

intersezioni a raso e gli eventuali sottopassi o sovrappassi compresi i loro raccordi, le

sistemazioni a verde, le opere di raccolta delle acque meteoriche anche con eventuali griglie,

purché quest'ultime non determinino difficoltà di transito per i ciclisti, ecc.;

b) nella segnaletica stradale: oltre ai tradizionali cartelli (segnaletica verticale), le strisce

(segnaletica orizzontale) e gli impianti semaforici, le indicazioni degli attraversamenti ciclabili, le

colonnine luminose alle testate degli elementi spartitraffico fisicamente invalicabili, i delineatori di

corsia, ecc.;

c) nell'illuminazione stradale: gli impianti speciali per la visualizzazione notturna degli

attraversamenti a raso, che devono tener conto delle alberature esistenti in modo da evitare zone

d'ombra, ecc.;

d) nelle attrezzature: le rastrelliere per la sosta dei velocipedi e, specialmente sulle piste ad

utilizzazione turistica, panchine e zone d'ombra preferibilmente arboree, fontanelle di acqua

potabile ogni 5 km di pista, punti telefonici od in alternativa indicazione dei punti più vicini, ecc.

4. Nel capo II del presente regolamento sono definite le norme da rispettare per la progettazione e la

realizzazione delle piste ciclabili, mentre per i percorsi promiscui, le cui caratteristiche tecniche esulano

dalla disciplina delle presenti norme, vengono fornite unicamente le indicazioni riportate ai commi 5 e 6.

5. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la figura II 92/b del decreto del Presidente

della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono realizzati, di norma, all'interno di parchi o di zone a

traffico prevalentemente pedonale, nel caso in cui l'ampiezza della carreggiata o la ridotta entità del

traffico ciclistico non richiedano la realizzazione di specifiche piste ciclabili. I percorsi promiscui pedonali e

ciclabili possono essere altresì realizzati, previa apposizione della suddetta segnaletica, su parti della

strada esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate e protette, usualmente destinate ai pedoni,

qualora le stesse parti della strada non abbiano dimensioni sufficienti per la realizzazione di una pista

ciclabile e di un contiguo percorso pedonale e gli stessi percorsi si rendano necessari per dare continuità

alla rete di itinerari ciclabili programmati. In tali casi, si ritiene opportuno che la parte della strada che si

intende utilizzare quale percorso promiscuo pedonale e ciclabile abbia:

a) larghezza adeguatamente incrementata rispetto ai minimi fissati per le piste ciclabili all'articolo

7;

b) traffico pedonale ridotto ed assenza di attività attrattrici di traffico pedonale quali itinerari

commerciali, insediamenti ad alta densità abitativa, ecc.

6. I percorsi ciclabili su carreggiata stradale, in promiscuo con i veicoli a motore, rappresentano la

tipologia di itinerari a maggiore rischio per l'utenza ciclistica e pertanto gli stessi sono ammessi per dare

continuità alla rete di itinerari prevista dal piano della rete ciclabile, nelle situazioni in cui non sia possibile,

per motivazioni economiche o di insufficienza degli spazi stradali, realizzare piste ciclabili. Per i suddetti

percorsi è necessario intervenire con idonei provvedimenti (interventi sulla sede stradale, attraversamenti

pedonali rialzati, istituzione delle isole ambientali previste dalle direttive ministeriali 24 giugno 1995,

rallentatori di velocità - in particolare del tipo ad effetto ottico e con esclusione dei dossi - ecc.) che

comunque puntino alla riduzione dell'elemento di maggiore pericolosità rappresentato dal differenziale di

velocità tra le due componenti di traffico, costituite dai velocipedi e dai veicoli a motore.

7. Al fine di garantire nel tempo l'accessibilità degli itinerari e la sicurezza della circolazione, le piste ed i

percorsi promiscui devono essere costantemente oggetto di interventi di manutenzione.

Art. 5. Fattibilità tecnico-economica

1. E' opportuno, specialmente per finanziamenti e contributi esterni concessi all'ente proprietario

dell'itinerario ciclabile, che il relativo progetto sia corredato da analisi di fattibilità tecnico-economica. A

tale analisi concorrono, oltre che il rispetto dei criteri e degli standards progettuali indicati negli articoli

successivi, con particolare riguardo a quanto prescritto all'articolo 6, comma 6, anche i risultati di

specifiche valutazioni della redditività degli interventi previsti.

2. In mancanza di metodi di analisi più approfonditi, si può assumere quale indicatore della redditività

dell'investimento il rapporto "lire investite / ciclisti / km", riferito almeno ai primi due anni di entrata in

esercizio dell'itinerario.

3. Nel computo delle "lire investite" rientrano tutte le spese per la realizzazione e l'arredo delle piste o dei

percorsi in progetto, comprese quelle relative agli eventuali rifacimenti di pavimentazioni stradali ed

adeguamenti dell'illuminazione pubblica, del verde stradale e del sistema di convogliamento delle acque

piovane nella rete fognaria esistente, nonché le spese relative al soddisfacimento della domanda di sosta

per i velocipedi. In tale computo sono, inoltre, da includere le spese di esercizio per le opere, attrezzature

ed arredi previsti, da riferire alla media annuale dei primi dieci anni di esercizio.

4. Nel computo dei "ciclisti / km" può farsi riferimento alla percorrenza annua complessiva nei primi due

anni di esercizio dell'itinerario in esame, a partire dalla intensità di traffico ciclistico prevista per l'ora ed il

giorno di punta nei periodi lavorativi e scolastici sui vari tronchi in progetto.

L'anzidetta previsione di traffico va documentata con l'esposizione dei flussi ciclistici e veicolari, individuali

e collettivi, già in atto sugli attuali percorsi in promiscuo ricadenti nella fascia di influenza dell'itinerario in

progetto, in modo tale da evidenziare - in particolare - la quota di traffico ciclistico in atto e quella prevista

come trasferimento dagli altri modi di trasporto.

Capo II - Principali standards progettuali per le piste ciclabili

Art. 6. Definizioni, tipologia e localizzazione

1. Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione

dei velocipedi.

2. La pista ciclabile può essere realizzata:

a) in sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente

separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico

longitudinali fisicamente invalicabili;

b) su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, concorde a

quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma in destra rispetto a

quest'ultima corsia, qualora l'elemento di separazione sia costituito essenzialmente da striscia di

delimitazione longitudinale o da delimitatori di corsia;

c) su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, qualora

l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia

ubicata sul lato adiacente alla carreggiata stradale.

3. Possono comunque sussistere piste ciclabili formate da due corsie riservate contigue nei seguenti casi:

a) sulle strade pedonali, qualora l'intensità del traffico ciclistico in rapporto a quello pedonale ne

richieda la realizzazione; in tale caso si tratta di corsie di opposto senso di marcia ubicate in

genere al centro della strada;

b) sulla carreggiata stradale, qualora l'intensità del traffico ciclistico ne richieda la realizzazione;

in tale caso si tratta di corsie ciclabili nello stesso senso di marcia ubicate sempre in destra

rispetto alla contigua corsia destinata ai veicoli a motore.

Tale soluzione è obbligatoria quando sussistono condizioni di particolare intensità del traffico ciclistico ed

il suo flusso risulti superiore a 1.200 unità/ora, per almeno due periodi di punta non inferiori a quindici

minuti nell'arco delle ventiquattro ore.

4. Salvo casi particolari, per i quali occorre fornire specifica dimostrazione di validità tecnica della loro

adozione ai fini della sicurezza stradale, specialmente con riferimento alla conflittualità su aree di

intersezione, non è consentita la realizzazione di piste ciclabili a doppio senso di marcia con corsie

ubicate entrambe sullo stesso lato della piattaforma stradale.

5. In area urbana la circolazione ciclistica va indirizzata prevalentemente su strade locali e, laddove sia

pre-visto che si svolga con una consistente intensità su strade della rete principale, la stessa va

adeguatamente protetta attraverso la realizzazione di piste ciclabili.

6. In generale e con riferimento specifico alla tipologia delle strade indicata nel decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, è da osservare che:

a) sulle autostrade, extraurbane ed urbane, e sulle strade extraurbane principali, la circolazione

ciclistica è vietata, ai sensi dell'articolo 175 del suddetto decreto legislativo, e da indirizzare sulle

relative strade di servizio;

b) sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento le piste ciclabili - ove

occorrano - devono essere realizzate in sede propria, salvo i casi nei quali i relativi percorsi

protetti siano attuati sui marciapiedi;

c) sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali extraurbane, le piste ciclabili possono

essere realizzate oltre che in sede propria, anche su corsie riservate;

d) sulle strade locali urbane, le piste ciclabili - ove occorrano - devono essere sempre realizzate su corsie

riservate.

Art. 7. Larghezza delle corsie e degli spartitraffico

1. Tenuto conto degli ingombri dei ciclisti e dei velocipedi, nonché dello spazio per l'equilibrio e di un

opportuno franco laterale libero da ostacoli, la larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce

di margine, è pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie

contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m.

2. Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della corsia ciclabile

può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreché questo valore venga protratto per una

limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamente segnalata.

3. Le larghezze di cui ai commi precedenti rappresentano i minimi inderogabili per le piste sulle quali è

prevista la circolazione solo di velocipedi a due ruote. Per le piste sulle quali è ammessa la circolazione di

velocipedi a tre o più ruote, le suddette dimensioni devono essere opportunamente adeguate tenendo

conto dei limiti dimensionali dei velocipedi fissati dall'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285.

4. La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la pista ciclabile in sede propria

dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50 m.

Art. 8. Velocità di progetto e caratteristiche plano-altimetriche

1. La velocità di progetto, a cui correlare in particolare le distanze di arresto e quindi le lunghezze di

visuale libera, deve essere definita per ciascun tronco delle piste ciclabili, tenuto conto che i ciclisti in

pianura procedono in genere ad una velocità di 20-25 km/h e che in discesa con pendenza del 5%

possono raggiungere velocità anche superiori a 40 km/h.

2. Nella valutazione delle distanze di arresto si deve tenere conto di un tempo di percezione e decisione

variabile tra un minimo, pari ad un secondo, per le situazioni urbane, ed un massimo di 2,5 secondi per le

situazioni extraurbane, nonché di un coefficiente di aderenza longitudinale da relazionare al tipo di

pavimentazione adottata e, comunque, non superiore a 0,35.

3. Nel caso di realizzazione di piste ciclabili in sede propria, indipendenti dalle sedi viarie destinate ad altri

tipi di utenza stradale, la pendenza longitudinale delle singole livellette non può generalmente superare il

5%, fatta eccezione per le rampe degli attraversamenti ciclabili a livelli sfalsati, per i quali può adottarsi

una pendenza massima fino al 10%. Ai fini dell'ampia fruibilità delle piste ciclabili da parte della relativa

utenza, la pendenza longitudinale media delle piste medesime, valutata su basi chilometriche, non deve

superare il 2% salvo deroghe documentate da parte del progettista e purché sia in ogni caso garantita la

piena fruibilità da parte dell'utenza prevista.

4. I valori di pendenza longitudinale massima (media e puntuale) esposti al comma 3 devono essere

utilizzati anche come riferimento sostanziale per l'individuazione dei percorsi di piste ciclabili da realizzare

su strade destinate prevalentemente al traffico veicolare o in adiacenza alle stesse, in concomitanza ai

criteri progettuali esposti all'articolo 6, comma 6.

5. I raggi di curvatura orizzontale lungo il tracciato delle piste ciclabili devono essere commisurati alla

velocità di progetto prevista e, in genere, devono risultare superiori a 5,00 m (misurati dal ciglio interno

della pista); eccezionalmente, in aree di intersezione ed in punti particolarmente vincolati, detti raggi di

curvatura possono essere ridotti a 3,00 m, purché venga rispettata la distanza di visuale libera e la curva

venga opportunamente segnalata, specialmente nel caso e nel senso di marcia rispetto al quale essa

risulti preceduta da una livelletta in discesa.

6. Il sovralzo in curva deve essere commisurato alla velocità di progetto ed al raggio di curvatura

adottato, tenuto conto sia di un adeguato coefficiente di aderenza trasversale, sia del fatto che per il

corretto drenaggio delle acque superficiali è sufficiente una pendenza trasversale pari al 2%, con

riferimento a pavimentazioni stradali con strato di usura in conglomerato bituminoso.

7. Ferme restando le limitazioni valide per tutti i veicoli, comprese quelle inerenti a particolari zone di aree

urbane (ad esempio zone con limite di velocità di 30 km/h), specifiche limitazioni di velocità, per singoli

tronchi di piste ciclabili, dovranno essere adottate in tutti quei casi in cui le caratteristiche planoaltimetriche

del tracciato possono indurre situazioni di pericolo per i ciclisti, specialmente se sia risultato

impossibile rispettare i criteri e gli standards progettuali precedentemente indicati (per strettoie, curve a

raggio minimo precedute da livellette in discesa, ecc.).

Art. 9. Attraversamenti ciclabili

1. Gli attraversamenti delle carreggiate stradali effettuati con piste ciclabili devono essere realizzati con le

stesse modalità degli attraversamenti pedonali, tenendo conto di comportamenti dell'utenza analoghi a

quelli dei pedoni, e con i dovuti adattamenti richiesti dall'utenza ciclistica (ad esempio per la larghezza

delle eventuali isole rompitratta per attraversamenti da effettuare in più tempi).

2. Per gli attraversamenti a raso, in aree di intersezione ad uso promiscuo con i veicoli a motore ed i

pedoni, le piste ciclabili su corsia riservata devono in genere affiancarsi al lato interno degli

attraversamenti pedonali, in modo tale da istituire per i ciclisti la circolazione a rotatoria con senso unico

antiorario sull'intersezione medesima.

3. Per gli attraversamenti a livelli sfalsati riservati ai ciclisti (piste ciclabili in sede propria) va in genere

preferita la soluzione in sottopasso, rispetto a quella in sovrappasso, assicurando che la pendenza

longitudinale massima delle rampe non superi il 10% e vengano realizzate, nel caso di sovrappasso,

barriere protettive laterali di altezza non inferiore ad 1,50 m.

Art. 10. Segnaletica stradale

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni relative alla segnaletica stradale previste dal decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.

495, e successive modificazioni, le piste ciclabili devono essere provviste della specifica segnaletica

verticale di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 122 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica

all'inizio ed alla fine del loro percorso, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione.

2. Le piste ciclabili devono essere provviste di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano

l'uso specialistico, anche se la pavimentazione delle stesse è contraddistinta nel colore da quella delle

contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli a motore ed ai pedoni. Analogamente deve essere

segnalato, con apposite frecce direzionali sulla pavimentazione, ogni cambio di direzione della pista.

Art. 11. Aree di parcheggio

1. Ogni progetto di pista ciclabile deve essere corredato dall'individuazione dei luoghi e delle opere ed

attrezzature necessarie a soddisfare la domanda di sosta per i velocipedi ed eventuali altre esigenze

legate allo sviluppo della mobilità ciclistica, senza che si abbiano intralci alla circolazione stradale,

specialmente dei pedoni. L'individuazione in questione si riferisce, in particolare, sia ai poli attrattori di

traffico sia ai nodi di interscambio modale.

2. Nei nuovi parcheggi per autovetture ubicati in contiguità alle piste ciclabili, debbono essere previste

superfici adeguate da destinare alla sosta dei velocipedi.

Art. 12. Superfici ciclabili

1. Sulle piste ciclabili deve essere curata al massimo la regolarità delle superfici per garantire condizioni

di agevole transito ai ciclisti, specialmente con riferimento alle pavimentazioni realizzate con elementi

autobloccanti.

2. Sulle piste ciclabili non è consentita la presenza di griglie di raccolta delle acque con elementi principali

paralleli all'asse delle piste stesse, né con elementi trasversali tali da determinare difficoltà di transito ai

ciclisti.

Capo III - Disposizioni transitorie

Art. 13. Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per le opere il cui progetto definitivo sia

approvato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

http://www.bosettiegatti.com/info/nor

me/statali/1999_0557.htm - inizio

http://www.bosettiegatti.com/info/nor

me/statali/1999_0557.htm - inizio

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Così vorremmo la stazione FS di Lecce, straripante di bici pronte a servire studenti lavoratori e turisti. Purtroppo questa non è la stazione di Lecce ma quella di Ferrara