Lettere | Culacchi |
Lo statuto dei cicloamici |
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Lo statuto è la magna carta di una associazione. Definisce gli obiettivi e le modalità dello stare insieme. Tramite l'art.16 del Codice Civile Italiano, lo stato tutela il diritto di associazione. Chi vuole aderire all'associazione è tenuto a leggere e accettare gli articoli statutari
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE Articolo 1 A
norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita
un'associazione culturale denominata "Cicloamici". Articolo 2 L'associazione ha sede presso il domicilio del presidente eletto fino a quando non verrà individuata una sede sociale.
TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE Articolo 3 L'associazione
si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza. L'associazione
non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale e la sua struttura è democratica. Si
esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta
in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al
perseguimento dello scopo sociale. L'associazione
è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile,
delle leggi statali e regionali che regolano l'attività
dell'associazionismo e del volontariato, nonchè dei principi generali
dell'ordinamento. Articolo 4 L'associazione
ha le seguenti finalità: 1) promuovere e sviluppare
la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di
trasporto semplice, economico ed ecologico; 2) proporre la
realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed
incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta; 3) proporre provvedimenti
per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare
nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei
problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo;
criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo
privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte
concrete in tal senso; 4) promuovere iniziative e
proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale
che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali;
promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso; 5) promuovere l'uso della
bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per
valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e,
inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in
proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di
soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando,
pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo
altre iniziative utili per realizzare tale finalità; 6) elaborare,
autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e
ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre
strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti
precedenti; 7) organizzare convegni,
mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali
nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre
strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire
l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto
pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione; 8)
contribuire alla pubblicazione del giornale internet "www.cicloamici.it"
(la ragnatela dei cicloecologisti salentini) e altre pubblicazioni
periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'associazione; 9) attuare alcuni servizi
od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in
relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta; 10) ottenere per i propri
Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed
agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o
escursionistico della bicicletta; 11) favorire i propri
Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni
collegati all'attività istituzionale; 12) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli. Articolo 5 L'associazione
aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) e, tramite
questa, all'European Cyclists' Federation (ECF). L'Associazione
potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e
utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre
Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o
accessorie all'attività sociale. l'Associazione Cicloamici riconosce all' Associazione Centro Sociale Miniera il sostegno ricevuto per la sua costituzione ed afferma il collegamento ideale alle attività svolte da Miniera e al suo impegno civile e cicloecologista.Insiema con Miniera promuoverà su Mesagne attività di volontariato e promozione sociale, culturale ed ecologica. TITOLO III - SOCI Articolo 6 L'associazione
è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione
all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione
della tessera. I'eta minima per associarsi è fissata a 14 anni La
consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di
ammissione da parte dell’associazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente. Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione. Articolo 7 Tutti
i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono
partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire
alle assemblee ordinarie e straordinarie. Hanno
diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta,
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle
delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione. Ogni
socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa
versata. I
soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e
dallo statuto. I
soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei
regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione. I
soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli
incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai
regolamenti interni dell'associazione. Le
prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che
non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico
retribuito per delibera del Consiglio Direttivo. Articolo 8 Si
esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. La
qualità di associato cessa esclusivamente per: a)
recesso o morte del socio; b)
mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso
la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata; c)
esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo. Il
recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. I
soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale
annuo versato. I
soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di
fronte alla successiva Assemblea dei Soci.
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TITOLO
IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Articolo
9 Sono
organi dell'associazione: a)
l'Assemblea dei soci; b)
il Consiglio Direttivo; c)
il Presidente. Articolo
10 L'assemblea
dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano
dell'associazione. L'assemblea
è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per
verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il
bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e
dare le linee programmatiche all'associazione. Il
Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono
essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che
quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio
Direttivo stesso. L'assemblea
è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può
essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei
soci. L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima, ed inoltre con comunicazione tramite inserto sulla rivista Internet www.cicloamici.it L'assemblea
è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la
metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei presenti. Ogni
socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega
per socio. L’assemblea
prima di iniziare deve nominare un proprio presidente e/o attibuire tale
incarico al presidente dell'associazione. Esso ha il compito di: leggere l’ordine
del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni,
interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle
sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni
indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare
i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei
risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le
deliberazioni adottate dall’Assemblea. Segretario
dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di
sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa,
procede a conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto
dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali
dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i
rendiconti approvati dall'assemblea.
Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può
consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del
bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto
sulla rivista dell'associazione oppure tramite lettera circolare con
affrancatura ordinaria. Articolo 11 Il
Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri dispari, scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano
in carica un anno e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai
soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti
immediatamente inferiore a quello dei soci eletti. Il
Consiglio, ove delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente
successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il
Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori
incarichi ritenuti necessari. Il
Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi. Il
Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi
componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il
voto del Presidente. Il
Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è
investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e
sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per
l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed
amministrazione dell'associazione. E'
in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività
dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per
l'approvazione. Articolo 12 Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede
il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua
assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni
tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio
Direttivo oppure altri soci. In
caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la
tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte
del Consiglio Direttivo. Articolo 13 Il
Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del
Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella
sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del
Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti
sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate
dal Consiglio Direttivo. Il
Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i
bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal
Consiglio Direttivo. Articolo 14 Le
cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite. TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO
FINANZIARIO Articolo 15 L'associazione
trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della
propria attività da: -
quote associative e contributi degli aderenti; -
sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o
esteri; -
sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o
di enti pubblici, nazionali o esteri; -
rimborsi derivanti da convenzioni; -
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od
occasionali; -
donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti
all'associazione a qualunque titolo. Articolo 16 L'esercizio
finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro
sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio
consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
ordinaria annuale. Il
bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede
dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e
finchè sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il
bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto
finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le
entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la
situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la
liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli
altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione. Dal
bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti
ricevuti.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al
perseguimento degli scopi sociali. TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E
SCIOGLIMENTO Articolo 17 Eventuali
modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con
una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno
degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
presenti. Articolo 18 Lo
scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il
suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 19 Per
tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le
norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente. |
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